Recinzione di confine tra due proprietà: chi paga le spese?

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Il diritto di chiudere il fondo

Il Codice Civile italiano riconosce a ogni proprietario il diritto assoluto di chiudere in qualsiasi tempo il proprio fondo, indipendentemente dal consenso del vicino (art. 841 c.c.). Il proprietario può recingere il proprio terreno con qualsiasi tipo di opera senza dover chiedere autorizzazioni al confinante, salvo il rispetto delle norme urbanistiche locali.

La normativa di riferimento

Articolo 886 – Il diritto di richiedere la contribuzione

Ciascun proprietario può costringere il vicino a contribuire per metà nelle spese di costruzione di muri, steccati, reti metalliche o altre opere di divisione che separano le rispettive proprietà. Questo diritto è esercitabile in qualsiasi momento.

Articolo 887 – La scelta del tipo di recinzione

Quando la recinzione è posta sul confine comune, entrambi i proprietari hanno voce in capitolo sulla tipologia dell'opera. In caso di disaccordo, spetta al giudice decidere quale tipo di recinzione sia più appropriato.

Articolo 888 – L'esonero dal contributo

Il vicino può esimersi dal contribuire alle spese cedendo al richiedente una striscia di terreno larga la metà dello spessore della divisione.

Dove si colloca la recinzione

Recinzione sul confine comune: le spese di costruzione si dividono al 50% tra i due proprietari e le spese di manutenzione si ripartiscono ugualmente.

Recinzione interamente all'interno di una proprietà: tutte le spese sono interamente a carico del proprietario che ha costruito.

Come evitare le dispute tra vicini

Le controversie tra vicini sulle recinzioni sono tra le più frequenti nel diritto civile italiano. Per prevenirle, è sempre consigliabile verificare con precisione il confine catastale, concordare per iscritto tipologia e costi, e consultare un geometra. Il team di M&C Immobiliare può supportarvi nella gestione di queste situazioni.